TITOLO I - Denominazione - Sede – Durata

Art. 1 – Denominazione
E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione di promozione e utilità sociale denominata
“I lions italiani contro le malattie killer dei bambini ONLUS”
in sigla “MK ONLUS”.
L'Associazione “I lions italiani contro le malattie killer dei bambini” ONLUS, in seguito indicata semplicemente come Associazione, agli effetti fiscali assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede legale a Venezia Mestre (VE), in Via Mestrina n. 6.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative, quali Filiali, rappresentanze ed Agenzie, anche altrove, e trasferita la Sede legale nell’ambito dello stesso Comune.

Art. 3 - Durata
L'Associazione ha durata illimitata.
Il suo scioglimento anticipato avverrà, oltre che per il venir meno della pluralità degli Associati, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che, se del caso, procederà alla nomina di uno o più liquidatori.
All'atto dello scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 Legge 23/12/96 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


TITOLO II - Scopo ed oggetto

Art. 4 - Scopo
L'Associazione nasce e prevede di svilupparsi principalmente nel mondo lionistico italiano, con l’appoggio e l’utilizzo degli strumenti posti a disposizione dal Lions Clubs International, nei termini previsti dal successivo art. 24.
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e, nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale, si propone di raccogliere fondi per attuare, direttamente o tramite l’utilizzo di strutture esterne, interventi umanitari volti al miglioramento delle possibilità di sopravvivenza ed in genere della qualità della vita delle popolazioni ed in particolare dei giovani, con specifico riguardo alla prevenzione e cura delle malattie killer dei bambini.

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Oppure l'Atto Costitutivo >>

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